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Sostituzione insegnanti elementari assenti

Domanda: La C.M. n. 18 del 1998, che stabiliva i criteri per la sostituzione degli insegnanti elementari assenti per fino ad un massimo di 5 giorni, è ancora in vigore?

Risposta: La Circolare n.18 del 20 gennaio 1998 si limitava a trasmettere un’integrazione all’articolo 9 del Contratto decentrato nazionale, per l’anno scolastico 1997/98, concernente l’utilizzazione degli insegnanti elementari nella sostituzione di personale assente per periodi non superiori a cinque giorni, prevista dall’art. 1 comma 72, della legge 23/12/1996 n. 662.

Nell’anno in corso, viceversa, sono in vigore le disposizioni contenute nel contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico 2002-2003, sottoscritto il 29 maggio 2002.

Il comma 2 dell’articolo 5 - Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto, dispone:

La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.

Pertanto, in caso di assenza di un componente del team, al di fuori delle ore già impegnate per attività programmate dal Collegio dei docenti, sarà possibile coprire l’assenza nell’orario programmato per ciascun insegnante, fermo restando la possibilità che la contrattazione d’istituto fissi i criteri per gli ulteriori spostamenti. In ogni caso le eventuali modifiche dell’orario devono essere comunicate all’interessato con un preavviso di almeno 24 ore.

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