PAGAMENTO DELLE ORE ECCEDENTI: CHIARIMENTI E RICORSI

 

Ci vengono segnalati casi di pagamento delle ore eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno scolastico limitati erroneamente al 30 giugno. Ricordiamo, a questo proposito, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la CM 235 del 28 Marzo 2002 ha confermato le vigenti disposizioni circa il pagamento fino al 31 agosto delle ore eccedenti prestate su classi collaterali.

Il calcolo della retribuzione di alcune tipologie di ore eccedenti attualmente esclude l’indennità integrativa speciale (IIS). Recentemente il Consiglio di Stato, invece, si è espresso favorevolmente in merito alla legittimità di inserire l’IIS nel computo della retribuzione delle ore eccedenti.

Pertanto, riteniamo opportuno promuovere un’azione legale al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento del predetto diritto.

Per la buonuscita (TFR) si veda Informativa INPDAP n.8 del 29 aprile 2003.

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SCHEDA SUL PAGAMENTO DELLE ORE ECCEDENTI

 

Ore eccedenti: ore prestate nelle scuole di tutti gli ordini e gradi di scuola (anche materna ed elementare) oltre l’orario d’obbligo (18, 22, 25), ma non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento pagate con il Fondo di Istituto (art.25 CCNL ’99).

 

Tipologia: 1. Ore eccedenti prestate nell’attività di approfondimento degli istituti professionali; 2. Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti; 3. Ore eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali o per la copertura di ore disponibili per l’intero anno scolastico o nei corsi integrativi per diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l’intera durata della nomina; 4. Attività complementari d’educazione fisica (ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva).

 

Retribuzione: varia in rapporto alla tipologia.

 

1. Ore eccedenti prestate nell’attività di approfondimento degli istituti professionali

Sono retribuite con 1/78 (1) dello stipendio mensile tabellare in godimento dell’interessato, con esclusione dell’indennità integrativa speciale (IIS), per le ore effettivamente prestate, a cui si aggiunge la differenza per raggiungere il compenso orario di 50.000 lire previsto per le attività di insegnamento aggiuntive a carico del Fondo di Istituto.

Sono pagate dalle scuole, con risorse specifiche accreditate dai CSA per la quota calcolata con il parametro sopra descritto (1/78), mentre il differenziale, per raggiungere il compenso di 50.000, grava sul Fondo di Istituto.

 

2. Ore eccedenti prestate per la sostituzione di colleghi assenti

Nella scuola secondaria il compenso è pari a 1/65 (1/78 aumentato del 20%) della retribuzione iniziale di appartenenza, comprendente anche l’IIS.

Nella scuola dell’infanzia il compenso è pari a 1/90 e nella scuola elementare a 1/87: le modalità di calcolo sono uguali, ma rapportate al diverso orario obbligatorio di insegnamento. (2) (3).

Importi orari lordi:

Docenti scuola media e secondaria superiore                22,11 euro

Docenti diplomati secondaria superiore                        20,37 euro

Docenti scuola elementare                                           15,22 euro

Docenti scuola dell’infanzia                                          14,71 euro

Sono pagate dalle scuole con risorse specifiche accreditate dai CSA.

 

3. Ore eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali o per la copertura di ore disponibili per l’intero anno scolastico o nei corsi integrativi per diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l’intera durata della nomina

Il compenso per un insegnante di scuola secondaria è pari a 1/18 dello stipendio mensile tabellare dell’interessato, con esclusione dell’IIS.

Un insegnante di scuola dell’infanzia o elementare, che accetta di coprire ore disponibili per l’intero anno scolastico, eccedenti l’orario di insegnamento obbligatorio di 25 o 24 ore settimanali, ha diritto a una retribuzione rispettivamente pari a 1/25 o 1/24 dello stipendio tabellare in godimento con esclusione della IIS.

Il compenso corrisposto per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) per le ore eccedenti prestate per l’intera durata dell’anno scolastico su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio, in classi collaterali o per la copertura di ore disponibili per l’intero anno scolastico, compresa la tredicesima mensilità. È, invece, corrisposto per la durata della nomina per i corsi integrativi, con effetti anche ai fini della tredicesima mensilità in proporzione dell’effettiva durata della nomina.

La retribuzione è di competenza della Direzione Provinciale del Tesoro.

 

4. Attività complementari d’educazione fisica (ore eccedenti prestate per l’avviamento alla pratica sportiva).

Il compenso per ogni ora effettivamente svolta, in eccedenza alle 18 ore settimanali, è pari a 1/78 dello stipendio mensile gabellare in godimento del docente a quella data, esclusa la IIS, maggiorata del 10% o in modo forfetario, secondo quanto definito dal contratto di scuola.

Deve essere corrisposto ai soli docenti di educazione fisica in servizio nella scuola, impegnati nel progetto previsto dal POF.

Sono pagate dalle scuole, con risorse specifiche accreditate alle scuole stesse dai CSA, sia per la quota calcolata con il parametro sopra descritto (1/78), che per la quota di maggiorazione del 10% o forfetaria.

 

NOTE

(1) 18 ore settimanali x 52 settimane = 936 ore annuali : 12 mesi = 78 ore mensili

(2) 25 ore settimanali x 52 settimane = 1300 ore annuali :12 mesi = 108 ore mensili. Con la maggiorazione del 20% il parametro diventa 1/90

(3) 24 ore settimanali x 52 settimane = 1248 ore annuali :12 mesi = 104 ore mensili.

Con la maggiorazione del 20% il parametro diventa 1/87

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Dpr 417/74 art.88 c.4; CM 360/83; Dpr 209/87 art.6; Dpr 399/88 art.3 c.10; CCNL 1995 art.70; CCNL 1999 art.6 e art.25; CCNI 1999 art.32; CCNL 2001 art.3.

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