Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

Ordinanza Ministeriale n. 55

Roma, 13 febbraio 1998

Oggetto: disposizioni integrative dell'O.M. n. 446 del 22.7.97 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola.

VISTO il decreto interministeriale 29 luglio 1997,n. 331, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 229 del 1.10.1997 concernente il regolamento relativo al trattamento di pensione di anzianita' e in deroga al regime di non cumulabilita', il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l'articolo 2, comma 2, del citato decreto interministeriale, con il quale viene previsto che la trasformazione del rapporto di lavoro avviene entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico;
VISTO altresi' il successivo articolo 5 con il quale e' stato disposto che il personale in possesso di requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cessato dal servizio dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore del regolamento deve presentare la domanda di mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento;
VISTA la C.P.C.M. 14.10.97 n. 7 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti necessari per poter beneficiare delle disposizioni di cui al citato D.I. 331/97 ed all'applicazione della tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
VISTA altresi' la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed, in particolare, l'articolo 39, comma 25, e l'articolo 59, commi 6 e 9 (tabella D), con i quali sono stati rispettivamente disciplinati i criteri di riconoscimento economico delle prestazioni lavorative aggiuntive nonche' le modalita' di determinazione dei requisiti per il diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998;
VISTA l'O.M. 22 luglio 1997, n. 446 con la quale in considerazione delle peculiarita' del rapporto giuridico funzionale del personale del comparto scuola sono state emanate, d'intesa con il Ministro del Tesoro ed il Ministro per la Funzione Pubblica, specifiche
disposizioni per disciplinare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale;
CONSIDERATO che al personale collocato a riposo per anzianita' di servizio a decorrere dall'anno scolastico 1997/98 non e' stato possibile accordare, contestualmente al pensionamento, il mantenimento in servizio con regime di lavoro a tempo parziale in quanto il regolamento succitato e' stato pubblicato successivamente all'otto agosto 1997, termine ultimo indicato all'articolo 14 della richiamata ordinanza 446/97;
RAVVISATA pertanto l'esigenza di raccordare le disposizioni contenute nel citato decreto interministeriale 331/97 alle norme concernenti le decorrenze giuridiche del collocamento a riposo, l'inizio ed il termine dell'anno scolastico o accademico, nonche' la disciplina contrattuale e la normativa secondaria relativa ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel comparto scuola;
VISTO il D.M. 21 gennaio 1997, n. 48 con il quale e' stato fissato il termine annuale per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e per la eventuale revoca delle stesse;
RILEVATA quindi la necessita' di modificare il termine di presentazione delle domande indicato all'art. 3 dell'O.M. 446/97 al fine di consentire, attraverso la tempestiva individuazione del personale beneficiario della trasformazione dei rapporti di lavoro, la quantificazione delle disponibilita' da destinare, annualmente, alle operazioni conseguenziali alla determinazione degli organici di diritto;
RITENUTO altresi' di dover esplicitare compiutamente la richiamata ordinanza ministeriale 446/97 nella parte concernente le modalita' contrattuali di istaurazione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo tecnico ed ausiliario assunto a tempo determinato sulle disponibilita' conseguenziali alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali;
ACQUISITO il parere favorevole del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della Funzione Pubblica

ORDINA

Art. 1.
Destinatari

1.1 Il personale statale con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, che abbia maturato i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni puo' richiedere, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1 del decreto interministeriale 29 luglio 1997, n. 331, il trattamento di pensione e di anzianita' e quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

1.2 Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto dal personale individuato all'articolo 2 dell'O.M. 22.7.97 n. 446, con esclusione di quello indicato all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza.

Art. 2
Presentazione delle domande

2.1 La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compilata secondo le modalita' previste dal comma 1 al comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 446/97. Nella stessa domanda deve, altresi', essere indicata la data di inizio del pensionamento.

2.2 La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 15 marzo dell'anno scolastico, o accademico, antecedenti a quelli da cui decorre il pensionamento. Il personale collocato a riposo per anzianita' di servizio, che non presenti domanda entro tale termine, decade dalla possibilita' dell'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3
Formazione degli elenchi e graduatorie

3.1 Il Provveditore agli Studi ed il Direttore di Conservatorio o Accademia, redigono apposito elenchi di tutto il personale che ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, suddivisi per classi di concorso o profili professionali, secondo le modalita' contemplate dall'articolo 5 dell'O.M. 446/97.

3.2 Qualora si determini esubero delle domande rispetto al contingente massimo di posti previsti dall'articolo 6 dell'O.M. 446/97 da destinare alla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno, devono essere compilate, per ciascuna tipologia professionale interessata, due distinte graduatorie, rispettivamente per il personale in costanza di rapporto contrattuale e per quello che ha richiesto il collocamento a riposo per anzianita' di servizio.

3.3 Nell'ipotesi prevista al comma 2, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore dei beneficiari del D.I. 331/97 avviene subordinatamente alla possibilita' di accoglimento delle domande del restante personale e secondo l'ordine di inserimento nelle rispettive graduatorie.

Art. 4
Orario di servizio

4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilita' deve essere pari almeno al 50% dell'orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilita' dell'orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell'unicita' del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all'articolo 7 dell'O.M. 446/97. Per il restante personale deve essere garantita l'osservanza delle modalita' contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza.

Art. 5
Durata e sede di servizio

5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono, contestualmente all'inizio del pensionamento, dal 1 settembre di ciascun anno scolastico e dal 1 novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui all'articolo 1 non puo' richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all'articolo 2, ancorche' inoltrata anticipatamente all'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia.

5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.I. 331/97 ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarita', salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'istituzione scolastica.

5.3 Nell'ipotesi di soprannumerarieta' relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalita' previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

Art. 6
Norma transitoria

6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del D.I. 29 luglio 1997, n. 331, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, puo' presentare la domanda prevista all'articolo 2, per ottenere la trasformazione a decorrere dal 1 settembre 1998, entro e non oltre la data del 15 marzo 1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il personale suddetto non puo' presentare la domanda negli anni scolastici successivi.

6.2 Le domande gia' inoltrate sono da considerarsi utilmente prodotte, a meno di rinuncia che gli interessati possono chiedere entro la data indicata al precedente comma. Gli uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze od omissioni nelle istanze presentate antecedentemente alla data della ordinanza, provvedono ad invitare gli interessati alla regolarizzazione delle domande stesse.

6.3 Al fine dell'assegnazione della sede di servizio, e limitatamente all'anno scolastico 1998/99, il personale di cui al presente articolo sara' utilizzato con precedenza rispetto a quello che, avendo chiesto ed ottenuto il pensionamento a decorrere dal 1 settembre 1998, non possa permanere nella sede di ultima titolarita' per indisponibilita' di posti nella dotazione organica della stessa sede.

Art. 7
Norma comune

7.1 L'articolo 3, comma 1, dell'O.M. 22 luglio 1997, n. 446, e' modificato nella parte in cui viene indicato, quale termine annuale per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la data del 30 giugno di ciascun anno scolastico.

7.2 In conseguenza di quanto disposto al comma 1, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata, secondo le modalita' contemplate all'art. 3, commi 1 e ss, entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico o accademico.

7.3 Il termine indicato al comma 2, si applica a tutto il personale che, a qualsiasi titolo, richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

Art. 8
Personale educativo ed A.T.A.

8.1 A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446 e dall'articolo 17, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, i posti di personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti nella medesima istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria, sono ricoperti dal Provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.

8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilita' residue saranno utilizzate dai capi d'istituto, a fronte dell'effettiva necessita' secondo quanto contemplato dall'articolo 17, comma 5 dell'O.M. 59/94, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o dell'attivita' didattica.

8.3 L'accettazione di una nomina di cui al precedente comma 2 non preclude, in alternativa, la possibilita' di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno, purche' di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell'attivita' didattica.

Art. 9
Trattamenti accessori

Con contrattazione collettiva decentrata puo' essere previsto che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti o attivita' contemplati agli articoli 43 e 54 del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, possano essere corrisposti, in favore del personale a tempo parziale, anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.

Art. 10
Norma di rinvio

Per quanto di non incompatibile e di non espressamente o implicitamente previsto dalla presente ordinanza, valgono le norme del D.I. 29 luglio 1997, n. 331, della O.M. 22 luglio 1997, n. 446, nonche' dell'O.M. 21 febbraio 1994, n. 59 e ss.

-----------

La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20

IL MINISTRO

TOPTOPTOP