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Causa di servizio - Sentenza del TAR n° 32/2006

La decorrenza del termine per l'istanza di riconoscimento dell'Equo Indennizzo decorre dalla data di conoscenza dell'origine professionale.

Il Tar del Lazio, con la sentenza n.32/2006, stabilisce in modo chiaro che il termine di prescrizione di sei mesi per l'inoltro della domanda di riconoscimento della causa di servizio, non decorre da quando si è verificata l'infermità o da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza, bensì dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione del servizio .

I giudici hanno esaminato il caso di un preside di scuola media ricoverato e dimesso con diagnosi "infarto miocardio in sede inferiore". Trascorsa la convalescenza egli rientrò in servizio ad anno scolastico concluso.

Solo all'inizio del nuovo anno scolastico, per i pressanti impegni di organizzazione e le connesse tensioni di responsabilità, il ricorrente fu in grado di stabilire, anche con l'apporto dei controlli medici, che segnalavano lo stato di stress, la correlazione dell'infermità contratta, con il servizio. In considerazione di ciò, presa piena consapevolezza della interdipendenza tra il servizio e la malattia, presentò l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.

La Commissione medica collegiale dell'ospedale di Livorno aveva riconosciuto lo stato di infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio, dichiarandolo alla 5 categoria della tabella del Dpr. n. 686/1957, ma il Consiglio di amministrazione la ritenne inlnfluente ai fini del conseguimento dei benefici richiesti (equo indennizzo, rimborso spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) per intempestività della domanda.

L'interessato impugnò il predetto decreto chiedendone l'annullamento.

In fatto, il TAR ha rilevato che il ricorrente fu colpito dalla malattia il 4 gennaio 1987 e rientrò in servizio il 21 giugno 1987 ad anno scolastico concluso. Solo all'inizio del nuovo anno scolastico 16/20 settembre 1987, potè notare come l'attività del servizio pieno potessero produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche.

In relazione a ciò, secondo il giudizio del TAR, il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio va fatto decorrere dalla data di inizio del nuovo anno scolastico (20 settembre 1987) e non dalla data di insorgenza della malattia (4 gennaio 1987) o da quando è stato dimesso dall'ospedale (26 gennaio 1987).

Per i giudici amministrativi, infatti, il ricorrente potè avere la certezza della correlazione tra servizio ed infermità, solo quando l'attività scolastica ha ripreso in toto il suo normale ritmo. Con le argomentazioni sopra esposte il Tar del Lazio ha accolto il ricorso richiamando a sostegno della propria decisione precedenti pronunce del Consiglio di Stato (sezione V, 1994/98; 5338/02; sezione VI, 1171/95; 1851/97).

Si tratta di una interpretazione innovativa che potrà essere richiamata in casi specifici e ben individuati.

Occorre peraltro mantenere attenzione ai termini prescrizionali di legge in quanto non è dato sapere se e quando tale interpretazione verrà fatta propria dalla commissione di Verifica.

Tar Lazio - Sezione terza bis - sentenza 18 maggio 2006, n. 32

Presidente Corasaniti - Relatore Antodio
Ricorrente Fuccio

Fatto e diritto

II prof. Gaetano F. il 4 gennaio 1987 - all'epoca in servizio quale preside presso la scuola media "Ghinucci" di Bagnaia - venne colpito da improvviso malore e ricoverato presso l'Ospedale "Grande" di Viterbo dal quale venne dimesso il successivo 26 gennaio con diagnosi "infarto miocardico in sede inferiore".
Trascorso il tempo della convalescenza per la ricostituzione delle proprie condizioni fisiche^ il pro£ F. rientrò in servizio il 21 ghigno 1987, aìiorché era cessata l'attività didattica e concluse le operazioni di scrutinio.
Solo all'inizio del nuovo anno scolastico, con i relativi pressanti impegni di organizzazione e le connesse tensioni e responsabilità, il ricorrente fu in condizione di stabilire anche con l'apporto dei controlli medici (eseguiti in data 20.11.1987) che segnalavano lo stato di stress, la correlazione dell'infermità contratta con il servizio.
Avanzò, quindi, il 4 febbraio 1987, allorché potè avere la piena consapevolezza della interdipendenza tra il servizio e la malattia, l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità.
La Commissione medica collegiale dell'Ospedale militare di Livorno riconobbe lo stato di infermità del ricorrente dipendente da causa di servizio, dichiarandolo ascrivibile alla categoria 5 della tabella annessa al Dpr 686/57, ma il Consiglio di Amministrazione, pur confermando l'ascrizione dell'infermità alla categoria assegnata dalla Commissione medica, la ritenne ininfluente ai fini del conseguimento dei benefici previsti dagli articolo 68, commi 7-8, del Dpr 3/1957. Il Ministro della P.I., con l'impugnato decreto, riconosceva quindi lo stato di infermità del ricorrente come dipendente da causa di servizio, ma negava i benefici richiesti (equo indennizzo, rimborso delle spese di cura e trattamento economico completo nel periodo di aspettativa) per intempestività della domanda.
Per l'annullamento di siffatto provvedimento l'interessato fa valere i vizi di violazione di legge (articolo 36 del Dpr 686/1957) e di sviamento.
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. La legge assegna al pubblico dipendente un termine di sei mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio. Termine che decorre non dal giorno in cui si è verificata l'infermità o l'interessato ne ha avuto conoscenza, ma dal giorno in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione del servizio (CdS, Sezione quinta, 1994/98; 5338/02; Sezione sesta, 1171/95; 1851/97). Orbene, il ricorrente fu colpito dalla malattia il 4 gennaio 1987 e rientrò in servizio il 21 giugno 1987, ad anno scolastico concluso.
Solo all'inizio del nuovo anno scolastico (16/20 settembre 1987) cioè alla ripresa dell'attività didattica, con gl'impegni di organizzazione e coordinamento e di predisposizione degli atti e degli adempimenti amministrativi connessi, potè notare come l'attività del servizio pieno potesse produrre un rilevante stress sulle sue capacità fisiche.
Pertanto il termine utile per la presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, va computato dalla data di inizio del nuovo anno scolastico (20 settembre 1987) e non già dalla data di insorgenza della malattia (4 gennaio 1987), o dalla dimissione dall'ospedale (26 gennaio 1987).
Infatti il ricorrente potè avere la certezza circa la correlazione tra servizio ed infermità che lo aveva colpito, solo allorquando l'attività scolastica riprese in toto il suo normale ritmo. Conclusivamente il ricorso è accolto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

II Tar del Lazio - Sezione terza bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua, il decreto impugnato.
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Segnalazioni
Con sentenza n. 238 dell'11 gennaio 2007, la Cassazione ha affermato che l'illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona può dare luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica.

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