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Congedi parentali in caso di adozione

Indice

 

D.  
 

In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria spetta anche al padre a condizione che: 1) la madre sia deceduta; 2) il bimbo sia affidato in via esclusiva al padre; 3) la madre lavoratrice vi rinunci (sentenza Corte Costituzionale n. 341/91).

Nel terzo caso,se la madre non svolge alcuna attività lavorativa, il padre ha diritto ai tre mesi di astensione obbligatoria o, come ritengo, soltanto all'astensione facoltativa?

R.

 

 

La Circolare Inpdap n. 49 del 27 novembre 2000, che cita anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 341/91, prevede che nei casi di adozione l'astensione obbligatoria spetta al padre alle seguenti condizioni: se la madre è impossibilitata a fruirne (grave infermità, morte, abbandono del bambino, affidamento esclusivo del bambino al padre) o se la madre lavoratrice vi rinuncia.

L'astensione facoltativa, invece, può essere sempre fruita dal padre in alternativa alla madre senza che sia necessario il verificarsi di particolari condizioni.