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Congedo per matrimonio:
si può differire il godimento dei 15 giorni previsti dal Ccnl?

Sono iscritto alla Filcea-Cgil e vi scrivo perché io e la mia fidanzata ci sposiamo il giorno 21 febbraio 2006 ma abbiamo pensato di spostare il viaggio di nozze nel periodo estivo.
Io che lavoro nel comparto chimico non ho avuto nessun problema a chiedere il godimento posticipato delle ferie matrimoniali perché mi è stato detto che potrò usufruirne entro l'anno in cui viene celebrato il matrimonio. Invece alla mia fidanzata è stato detto che è obbligata a usufruire dei 15 giorni previsti a partire dal giorno del matrimonio secondo l'articolo 15 del contratto scuola.
Sapreste fornirmi qualche informazione in merito?

Non è affatto vero, come hanno detto alla sua fidanzata, che noi della scuola siamo obbligati a prendere i 15 gg. "a partire dal giorno del matrimonio" e proprio perché ciò non è affatto scritto nel contratto. Nel contratto è scritto che il diritto spetta “in occasione del matrimonio”.

Detto ciò non è però nemmeno pensabile di poterne differire la fruizione di 6 mesi, perché non è detto esplicitamente nel contratto, ma solo di un tempo "ragionevole" per ragioni motivate. Ad esempio a partire dalla settimana successiva perché non si è trovato il volo per il viaggio che si vuole fare.

E’ quanto afferma anche l'Aran in risposta ad analogo quesito, sia per quanto riguarda i permessi per matrimonio che per quelli per lutto. Si riporta la nota Aran.

Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003.
Oggetto: art. 15 del CCNL 24-7-2003

In relazione al quesito in oggetto (NB: permessi per matrimonio e/o lutto) questa Agenzia ritiene che la normativa contrattuale richiamata risulti chiara nel suo significato e palese nella interpretazione letterale e logica.

L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.
Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne (nel caso del matrimonio) o differirne (in entrambi i casi) la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento.

Il Presidente, avv. Guido Fantoni

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