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DSGA: facciamo il punto su sostituzione e accesso al fondo

La sostituzione e l'assunzione a tempo determinato sui posti di Dsga, contrariamente a quanto avviene per i docenti e per il restante personale Ata, sono regolate dall'art. 55 del Ccnl 2002/5.
Generalmente le assunzioni del personale nella Pubblica Amministrazione sono riserva di legge e quindi nel caso del comparto scuola è il Miur a disporre con propri decreti e regolamenti le modalità per assumere i docenti e il personale Ata.

L'unica eccezione riguarda il profilo del Dgsa per la cui sostituzione non esiste una graduatoria specifica da cui attingere per coprire i posti liberi tutto l'anno o per periodi brevi.
Il D.M. 430/2000 (regolamento supplenze Ata) ha demandato la sostituzione dei Dsga alle norme contrattuali. Infatti, all'art. 1 del suddetto regolamento punto 2 si legge testualmente". Il presente regolamento non si applica al personale appartenente al profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti".

Si tratta di una eccezione che trae origine dal processo di riorganizzazione dei servizi scolastici e dal ruolo professionale del DSGA in funzione dell’Autonomia scolastica:

  • la definizione del principio organizzativo dell’Unità dei servizi nel quale operano tutte le professionalità ATA;

  • l’istituzione della figura professionale del DSGA come responsabile dell’organizzazione e della funzionalità dell’Unità dei servizi della scuola;

  • la realizzazione del processo di valorizzazione professionale di tutto le figure professionali.

  • In questo quadro è necessario andare verso il superamento di procedure di sostituzione del DSGA figura unica responsabile dell’Unità dei servizi ricorrendo a "supplenti esterni" che non avrebbero la necessaria esperienza professionale per garantire la continuità di gestione del programma annuale e il governo del personale in relazione al POF. Si tratta invece di rafforzare un modello che affida la sostituzione del DSGA a figure professionali dell’area amministrativa interne alla scuola sulla base delle scelte del contratto di scuola. Nello stesso tempo è necessario assicurare la copertura dei posti vacanti attraverso le procedure concorsuali ordinarie o riservate, percorso che il miur non ha mai avviato.
    In sede di rinnovo contrattuale, per salvaguardare il funzionamento di centinaia di scuole che risultavano scoperte del DSGA titolare (pensionamenti, mobilità, ecc.) si è dovuto ricorrere a soluzioni come quella dell’art. 55.

    In tal modo è stato possibile salvaguardare due esigenze.

  • valorizzare, nell'attuale fase di transizione, le risorse professionali interne alla scuola dell'Autonomia;

  • non disperdere le esperienze e le professionalità degli ex responsabili amministrativi inseriti nelle graduatorie permanenti previste all'art. 7 del D.M. 146/2000

  • A livello territoriale sono comunque emerse difficoltà nella gestione degli istituti contrattuali inerenti la sostituzione dei DSGA soprattutto per l’incapacità di gestione delle risorse professionali da parte dell’Amministrazione territoriale e l’assenza di un coordinamento da parte del MIUR. Gli accordi integrativi regionali sollecitati anche dai sindacati nascono in questo quadro di difficoltà nel tentativo di coprire un vuoto di gestione e dar certezza ai diritti e garanzia di funzionamento delle scuole.
    Per poter coprire tutti i posti rimasti comunque liberi dopo l'applicazione degli art. 55 e 142 lettera 7 del Ccnl sono state definite intese regionali tra l’ U.S.R e i Sindacati scuola che in linea di massima hanno ripristinato quanto già previsto dal CCNI 98/2001: l’istituzione di una graduatoria provinciale di aspiranti Assistenti amministrativi dalla quale attingere per la copertura dei posti ancora vacanti.


    Schede riepilogative

    Scheda 1:
    I riferimenti contrattuali per la sostituzione del DSGA

  • l’art. 55, comma 3 : copertura dei posti disponibili e vacanti (privi del titolare) mediante lo scorrimento della graduatoria degli ex responsabili amministrativi prevista dall'art. 7 del D.M. 146/2000

  • l’art. 55, comma 2 : copertura dei posti disponibili ma non vacanti (con titolare assente) mediante l’affidamento dell’incarico al personale Assistente amministrativo della scuola sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione di scuola

  • l’art. 142, c.1, lettera f, punto 7: copertura del posto mediante affidamento della reggenza nei casi in cui non sia stato possibile applicare quanto previsto dall’art. 55.

  • l’art. 58: copertura del posto sulla base di accordi decentrati territoriali nei casi in cui non sia stato possibile applicare le norme di cui ai punti precedenti A, B, C,

  • Scheda 2:
    tipologie di posto

    1. Posti liberi tutto l'anno perché privi di titolare (art. 55 comma 3 Ccnl)

    2. Posti liberi tutto l'anno per assenza del titolare (comandi, distacchi, assegnazione provvisoria, ecc) art. 55 comma 2

    3. Assenze brevi


    Scheda 3:
    procedure e compensi

    A. Per i posti liberi tutto l'anno perché privi di titolare (art. 55 comma 3 Ccnl)

    Procedura:
    ll Csa conferisce gli incarichi agli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per ex responsabili amministrativi previste dall'art. 7 del D.M. 146/2000.

    Compensi :

    • retribuzione iniziale prevista dalla tab 2 allegata al Ccnl per il profilo di Dsga liquidata mediante ruolo di spesa fissa dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro (Nota n.724 del 2.12.2003);

    • quota fissa dell'indennità di amministrazione di cui alla Tab 9 del Ccnl liquidata dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro insieme allo stipendio mensile;

    • quota variabile dell'indennità di amministrazione legata alla complessità della istituzione scolastica in base ai parametri indicati dalla tab. 9 allegata al Ccnl.Tale compenso anche se a carico del Fis(fondo istituzione scolastica) viene finanziato in aggiunta ai parametri stabiliti dall'art.82 del Ccnl ( Nota Miur n 1609 del 2.12.2003).

    In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o in mancanza di aspiranti è possibile coprire i posti vacanti con le modalità di cui al successivo punto B.

    B) Posti liberi tutto l'anno per assenza del titolare (comandi, distacchi, assegnazione provvisoria, ecc) art. 55 comma 2

    Procedura:
    conferimento da parte del Dirigente Scolastico dell'incarico specifico di cui all'art. 47 del Ccnl all'assistente amministrativo secondo i criteri stabiliti dal contratto integrativo di scuola. Detto incarico, non essendo compreso tra le attribuzioni del profilo di assistente amministrativo, può essere rifiutato. Come si legge dall'art. 55 comma 2 del Ccnl si tratta di una soluzione transitoria fino alla concreta attivazione del profilo di Coordinatore Amministrativo.

    Compensi :
    · indennità per funzioni superiori dato dal differenziale tra le retribuzioni iniziali del Dsga e dell' assistente amministrativo di cui alla Tab 2 del Ccnl con imputazione della spesa alla voce di bilancio "supplenze brevi" (Circolare Miur n 724 del 2.12.2003)
    · indennità di amministrazione parte fissa e variabile di cui alla Tab. 9 allegata del Ccnl detratto il Cia in godimento nel profilo di assistente amministrativo. Tale compenso anche se a carico del Fis(fondo istituzione scolastica) viene finanziato in aggiunta ai parametri stabiliti dall'art. 82 del Ccnl (Nota Miur n 1609 del 2.12.2003)
    · retribuzione dell'incarico specifico come previsto dall'art. 47 del Ccnl nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola.

    C) Assenze brevi

    Procedura:
    conferimento da parte del Dirigente Scolastico dell'incarico specifico di cui all'art. 47 del Ccnl all'assistente amministrativo secondo i criteri stabiliti dal contratto integrativo di scuola. Anche in questo caso come nell'ipotesi di cui al punto B è necessario il consenso dell'interessato.

    Compensi :
    · indennità per funzioni superiori dato dal differenziale tra le retribuzioni iniziali del Dsga e dell' assistente amministrativo con imputazione della spesa alla voce di bilancio "supplenze brevi" (Nota Miur n 724 del 2.12.2003)
    · indennità di amministrazione prevista dalla Tab. 9 allegata al Ccnl detratto il Cia in godimento nel profilo di assistente amministrativo. Tale compenso è a carico del Fis (fondo istituzione scolastica) ai sensi dell’articolo 86 ma viene finanziato con risorse specifiche che si aggiungono a quelle di cui all'art. 82 del Ccnl (Mota Miur n 1609 del 2.12.2003)
    · retribuzione dell’incarico specifico art. 47 del Ccnl nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola.

     

    D) Incarico di reggenza (art. 142 punto 7 del Ccnl)

    Procedura:
    si tratta di una ipotesi residuale a cui il Csa dovrebbe far ricorso solo quando non sia stato possibile coprire i posti liberi o sostituire gli assenti con le modalità previste ai precedenti punti A,B e C e a condizione che gli interessati abbiano dato il proprio consenso.
    Il richiamo all'articolo 142 lettera 7 del Ccnl
    dell'art. 69 del Ccnl del 4.8.95 che tratta dell'indennità di funzioni superiori e di reggenza non sancisce un obbligo per i Dsga ad accettare il suddetto incarico.
    Infatti, in base all'art. 19 del decreto legislativo
    165/2001, l'incarico di reggenza è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all'area della Dirigenza, area di cui non fanno parte i Dsga.

    Compensi :

    • indennità di reggenza pari al 50% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Dsga e dell'assistente amministrativo che viene corrisposta dalla D.P.T. insieme allo stipendio (Nota Miur n 724 del 2.12.2003)

    • quota variabile dell'indennità di amministrazione prevista dalla tab. 9 in base ai parametri di complessità della scuola affidata in reggenza da liquidarsi a carico del fondo dell'istituzione ma con finanziamenti aggiuntivi (Nota Miur n. 1609 del 2.12.2003)

    • L'indennità di trasferta di cui all'art.5 legge 836/73

    • L'indennità di missione se spettante

    E) Incarico sulla base di accordi decentrati regionali

    Procedura:
    anche questa è una ipotesi eccezionale regolata territorialmente con la stipula di accordi tra U.S.R e Sindacati. Riguarda quei casi, non previsti dal CCNL, in cui dei posti siano rimasti comunque liberi dopo l'applicazione degli art. 55 e 142, lettera 7 del Ccnl. Il posto ancora vacante viene coperto mediante conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 58, ad aspiranti esterni alla scuola inclusi in una graduatoria provinciale o della stessa scuola secondo le soluzioni stabilite dai diversi accordi regionali.

    Compensi:
    · retribuzione iniziale prevista dalla tab 2 allegata al Ccnl per il profilo di Dsga liquidata mediante ruolo di spesa fissa dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro (Nota n.724 del 2.12.2003);
    · quota fissa dell'indennità di amministrazione di cui alla Tab 9 del Ccnl liquidata dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro insieme allo stipendio mensile;
    · quota variabile dell'indennità di amministrazione legata alla complessità della istituzione scolastica in base ai parametri indicati dalla tab. 9 allegata al Ccnl.Tale compenso anche se a carico del Fis(fondo istituzione scolastica) viene finanziato in aggiunta ai parametri stabiliti dall'art.82 del Ccnl ( Nota Miur n 1609 del 2.12.2003)

    Scheda 4
    L'accesso al fondo dell'istituzione da parte del Dsga (
    art. 87 Ccnl)

    L'accesso al fondo del Dsga, ma le stesse considerazioni valgono anche per un suo eventuale sostituto, avviene alle seguenti condizioni:
    a) per prestazione aggiuntive oltre l'orario di lavoro fino ad un massimo di 100 ore
    b) per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.

    L'utilizzo di tutto il personale in rapporto al Pof e i criteri generali di ripartizione del fondo rientrano tra le materie oggetto di contrattazione integrativa d'istituto (art. 6 del Ccnl).
    In tale quadro, il tetto delle 100 ore di cui alla lettera A) non limita il diritto del DSGA ad avere riconosciuto, come tutti i lavoratori, il pagamento, a carico del fondo di scuola, di tutte le prestazioni aggiuntive che gli vengono richieste per fare fronte alla realizzazione di progetti finanziati con risorse dell’U.E., di Enti pubblici o soggetti privati come previsto dal comma 3, lettera B) dell’art. 87.
    Quanto sopra vale in tutti i casi in cui i progetti citati non abbiano già previsto risorse specifiche per retribuire l’attività del Dsga e il restante personale ATA coinvolto in sede di attuazione.

     

    Un esempio per fare maggiore chiarezza

    1. In una scuola viene attivato un progetto per il rilascio della patente informatica europea.

    2. Il piano finanziario relativo al progetto prevede compensi solo per il personale docente.

    3. La gestione del progetto può comportare un impegno non solo per i docenti ma anche per il Dsga e il restante personale Ata - Impegni non retribuibili a carico del progetto medesimo.

    4. In tal caso le prestazioni di cui al punto 3 vanno retribuite con le risorse del fondo dell’istituzione scolastica secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione di scuola.