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Obblighi di servizio nei periodi di sospensione delle lezioni

Avrei bisogno di aiuto. Sono docente precaria in un Istituto Superiore con spezzone di 11 ore settimanali. Ho svolto le ore previste per le riunioni del Collegio dei Docenti (cioè per me 25 ore), includendo nel computo due Collegi nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni. Il Dirigente sostiene che tali Collegi non sono da scalare dalle 40 ore perché comunque dovuti, visto che l'attività didattica non era iniziata, e non ha accolto la mia richiesta di riconoscimento delle ore svolte. Potrebbe indicarmi l'interpretazione corretta e fornirmi i riferimenti normativi al riguardo? Tutti coloro che finora ho contattato non ritengono corretta la posizione del Dirigente e citano, a supporto, l'art. 27 del CCNL.


E’ giusto prendere a riferimento il contratto di lavoro, e in particolare gli artt. 26 e 27 del Ccnl/03, per rispondere alla sua domanda. E basta avere chiari quali sono gli obblighi di servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.

Nei periodi in cui non ci sono lezioni, come ad es. a settembre prima dell'inizio, oppure a giugno dopo il termine delle lezioni, ma anche durante i periodi di Natale e Pasqua, non ci sono obblighi di lezione (art. 26 c. 5 del Ccnl/03), perché questi sono dovuti solo nelle giornate, e nelle settimane, previste dal calendario scolastico.

In altri periodi dell’anno tali obblighi non sono “trasformabili” e computabili in altri obblighi di tipo funzionale. Il contratto non lo prevede e quindi nessun Dirigente scolastico è autorizzato a farlo (né a pensarlo). Per cui i collegi dei docenti tenuti nel periodo "1 settembre - inizio delle lezioni" sono da computare a tutti gli effetti nelle ore funzionali obbligatorie che sono pari a 40 l’anno in base a quanto previsto all’art. 27 c. 3 lett. a) del Ccnl/03, ma per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno.

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