E’ giusto prendere a riferimento il contratto di lavoro, e in particolare gli artt. 26 e 27 del Ccnl/03, per rispondere alla sua domanda. E basta avere chiari quali sono gli obblighi di servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
Nei periodi in cui non ci sono lezioni, come ad es. a settembre prima dell'inizio, oppure a giugno dopo il termine delle lezioni, ma anche durante i periodi di Natale e Pasqua, non ci sono obblighi di lezione (art. 26 c. 5 del Ccnl/03), perché questi sono dovuti solo nelle giornate, e nelle settimane, previste dal calendario scolastico.
In altri periodi dell’anno tali obblighi non sono “trasformabili” e computabili in altri obblighi di tipo funzionale. Il contratto non lo prevede e quindi nessun Dirigente scolastico è autorizzato a farlo (né a pensarlo). Per cui i collegi dei docenti tenuti nel periodo "1 settembre - inizio delle lezioni" sono da computare a tutti gli effetti nelle ore funzionali obbligatorie che sono pari a 40 l’anno in base a quanto previsto all’art. 27 c. 3 lett. a) del Ccnl/03, ma per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno.