Elezioni RSU

votazioni 9 – 10 – 11 dicembre 2003

 
 
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Incompatibilità

Indice

 

D.  
 

Le trattative per il rinnovo del contratto di scuola erano giunte alla conclusione, ma sono state sospese dal dirigente scolastico. Egli ritiene che uno dei componenti della RSU non ha più titolo a farne parte perché sarebbe incompatibile da quando è stato nominato assessore in comune di una provincia vicina. Che fare?

R.

 

 

Essere componente di RSU è incompatibile (art.9 accordo quadro 7 agosto 98) con:

1. qualsiasi carica in organismi istituzionali

2. cariche esecutive in partiti e movimenti politici.

L’incompatibilità è con la carica della RSU e non con la candidatura alle elezioni.

Si tratta di una norma di principio che non ha di per sé effetti diretti. L’applicazione del principio in una precisa elencazione dei casi di incompatibilità dovrebbe essere prevista o in un accordo di comparto (che nella scuola non c’è) o nello statuto del sindacato nella cui lista è stato eletto il componente della RSU che si ritiene in situazione di incompatibilità.

In ogni caso a chi spetta rilevare tale situazione? Alla stessa RSU. Il dirigente scolastico può segnalarlo alla RSU, ma non può sospendere per questo le trattative. Lo conferma una recente nota dell’Aran (8 aprile 2004 n. 3072). Nota che vale soprattutto per il dirigente scolastico, dal momento che l’Aran è l’agenzia negoziale della parte pubblica.

Quindi è la stessa RSU che deve dare un’interpretazione all’art.9 citato. Sarebbe meglio farlo prima che si verifichi un caso di incompatibilità, fissando i criteri nel proprio regolamento. Ma non sempre ci si pensa.

Ecco quindi alcune piste di interpretazione del caso in questione, che rientra nella fattispecie 1 di incompatibilità, delle due indicate dall’art.9 citato.

1. Cosa vuol dire organismi istituzionali? La definizione è generica. Alcuni vi hanno compreso anche il consiglio di istituto. Ma la stessa Aran lo ha escluso (nota 22 maggio 2001). Per organismi istituzionali si possono intendere quelli previsti dalla costituzione, cioè gli organi dello stato o le autonomie locali. La giunta del comune potrebbe rientrarci.

2. L’incompatibilità può essere

-  assoluta: basta coprire una carica perché scatti l’incompatibilità;

-  relativa: l’incompatibilità si verifica quando sorge un conflitto di interessi tra carica RSU e l’altra carica.

Nella prima ipotesi sarebbe incompatibile essere nella RSU e nella giunta. Nella seconda no perché il componente è nella giunta di un comune di provincia diversa che ha quindi competenza che può riguardare la scuola a meno che non si tratti di uno dei comuni del bacino di utenza della scuola.

Mi sembra ragionevole la seconda.

3. E’ la stessa RSU che discute e decide, se necessario anche a maggioranza. In caso di contestazione, l’interessato può ricorrere sempre al giudice, ma non, ovviamente, all’amministrazione. Il dirigente scolastico non può agire in giudizio, se la RSU non decide o decide in modo che al dirigente non piace.

Tutti i riferimenti normativi citati si trovano sul sito www.aranagenzia.it.