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Le scuole chiuse per neve

Quest’inverno alcune scuole sono state "chiuse" dai comuni interessati a causa della neve per un paio di giorni. Data l'eccezionalità dell'evento alcune direzioni didattiche hanno considerato quei 2 giorni "come lavorati" e regolarmente retribuiti; in altre, invece, il funzionario ha ordinato che quei 2 giorni siano "recuperati" con le ore in esubero (straordinari fatti su richiesta della direzione in sostituzione di colleghe ammalate durante i mesi scorsi) o in ferie. Perché tale diversità di trattamento? Chi ha ragione?

E’ corretto l'operato di quel Dirigente scolastico che, in presenza della necessità di chiudere (o non aprire) la scuola, o in esecuzione di un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, o comunque, per impossibilità derivante da un evento atmosferico imprevedibile, quale, una forte nevicata, non abbia disposto, a carico del personale scolastico, il recupero delle ore non lavorate.

Se la scuola è chiusa a causa della neve, come recentemente accaduto nelle zone geografiche colpite dal maltempo, tutti i lavoratori della scuola, docenti e Ata, hanno diritto al riconoscimento dei giorni di chiusura, sia ai fini giuridici, che economici, dovendo quei giorni essere considerati lavorati; infatti, l'evento atmosferico, assolutamente imprevedibile, quale la neve, (al pari di un'alluvione od un terremoto), causa di chiusura della scuola, in conseguenza di un provvedimento (ordinanza del Sindaco) dell'Amministrazione locale, non può comportare, per il lavoratore, un danno né sotto il profilo economico (mancata retribuzione della giornata o delle giornate effettivamente non lavorate) , né sotto il profilo professionale (mancato riconoscimento degli effetti giuridici), essendo la mancata prestazione imputabile a cause di forza maggiore.

Con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto scuola, infatti, in tema di assenze del personale, oltre alle norme del CCNL vigente, occorre far riferimento al codice civile; pertanto, nel caso in esame, per le ragioni che si dicevano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. il dipendente ha diritto, alla normale retribuzione della giornata ed al riconoscimento della stessa a tutti gli effetti.

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