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Cosa fare in caso di sciopero

 

1. I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE 

La legge (146/90) prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il dirigente del servizio (il dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ata o gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale.

I servizi indispensabili sono previsti dal contratto nazionale (allegato “attuazione della legge 146/90, art.2.1). Il dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

La preintesa dell’agosto 2001 di modifica dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante. 

L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del contingente di quella scuola. 

SERVIZI ESSENZIALI CONTINGENTI (accordo nazionale)
Qualsiasi esame e scrutini finali
  • un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,
  • un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori
  • un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici.
Vigilanza durante il servizio mensa
  • solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici

Cura del bestiame
(solo istituto agrario)

  • un assistente tecnico di azienda agraria,
  • un collaboratore scolastico tecnico
  • un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici

Impianto di riscaldamento
(sole se condotto direttamente dalla scuola)

  • chi è ha il patentino di conduttore di caldaie

Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi
(solo istituto con reparti di lavorazione)

  • un assistente tecnico di reparto
  • un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati
Pagamento stipendi ai supplenti temporanei
  • direttore
  • un assistente amministrativo
  • un collaboratore scolastico
Vigilanza di notte e servizio mensa
(solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)
  • un istitutore
  • un cuoco
  • un infermiere
  • un collaboratore scolastico.
  • Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati

Quindi:

  • nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente;
  • non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Se il dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente di collaboratori per assicurare queste prestazioni farebbe attività antisindacale. (Vedi sentenza del Giudice di Piacenza)

Il dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il contratto di scuola, dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti-sindacale. 

2. PRIMA DELLO SCIOPERO

Il dirigente scolastico Il lavoratore

- chiede a docenti e ata con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero)

- non può obbligare alcuno a rispondere,

- non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare) 

è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).

- valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni):

- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti

- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;

- non può chiudere la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare

- comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero

La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no

non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.

- individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ata o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili

- lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero

- sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarare di voler scioperare con altre che non scioperano

Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.

Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto.

Chi (ata o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.
se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero

 

3. IL GIORNO DI SCIOPERO

Il dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce Il lavoratore

- organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie

- comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute

(Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio il giorno dello sciopero e non all’organico)

1. chi sciopera
non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero

2. chi non sciopera
deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;

non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;
può però essere chiamato dal dirigente, o chi lo sostituisce,
- a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero;

- a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni;

può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno

se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date

3. Chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali. (modello di diffida che, con le opportune modifiche può essere utilizzato))

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