SERVIZI MINIMI

La legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali alcuni lavoratori (contingente) devono comunque garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).

I servizi indispensabili sono previsti dal contratto, non sono decisi dal dirigente scolastico.

Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti

dell’anno (es. scrutini) o che in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

 

1. Lo svolgimento di qualsiasi tipo di esame e degli scrutini finali.

Sono obbligati a prestare servizio un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa, un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori e un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici.

 

2. La vigilanza durante il servizio mensa.

Se per motivi eccezionali il dirigente scolastico è costretto a mantenere questo servizio, potrà essere richiesta al massimo la presenza di uno o due collaboratori scolastici.

 

3. La cura del bestiame negli istituti tecnici agrari.

Per questo servizio potrà essere richiesta la presenza di un assistente tecnico di azienda agraria, di un collaboratore scolastico tecnico e di un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici.

 

4. Il funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola.

In questo caso potrà essere richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di conduttore di caldaie.

 

5. 5.La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, limitata agli istituti con reparti di lavorazione.

In questo caso potrà essere richiesta la presenza dell’assistente tecnico di reparto e di un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati.

 

6. Il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.

In questo caso potrà essere richiesta la presenza del responsabile amministrativo, di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico.

 

7. La vigilanza nelle ore notturne ed il servizio mensa nei convitti o educandati.

In questo caso potrà essere richiesta la presenza di un istitutore, di un cuoco, di un infermiere e di un collaboratore scolastico. Il servizio mensa potrà essere sostituito anche con la fornitura di piatti freddi o preconfezionati. Nessun servizio minimo potrà essere richiesto, se non è prevista la presenza di alunni convittori o semiconvittori.

 

L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente di personale ATA ed educativo da prevedere in caso di sciopero. Un accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di scuola.

Durante le recenti assemblee, molti lavoratori intenzionati a scioperare hanno espresso la loro preoccupazione circa le intenzioni manifestate da alcuni dirigenti scolastici che, in occasione dello sciopero, intenderebbero obbligare al servizio almeno un collaboratore scolastico per plesso per assicurare la vigilanza sugli ingressi. Questa tendenza va contrastata con forza da subito in quanto non è in linea con l’accordo dell’8 ottobre e, nel caso delle scuole con molti plessi, significherebbe ridurre sensibilmente le adesioni allo sciopero.

Il dirigente scolastico, in occasione degli scioperi, deve seguire le procedure previste dall’art. 2 dell’allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della legge 146/90, non potrà prendere decisioni unilaterali senza averne discusso con le RSU di scuola. Se lo facesse il delegato ne deve informare il sindacato che può attivare il ricorso al pretore del lavoro per attività antisindacale.

1. Il dirigente scolastico, sulla base del numero di adesioni allo sciopero, valuterà se sospendere in tutto o in parte il servizio, comprese le attività didattiche, dandone comunicazione alle famiglie.

2. Per assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di adesione totale allo sciopero, il dirigente scolastico dovrà trovare un accordo con le RSA di scuola secondo la procedura prevista dall’art.6 del CCNL: il dirigente scolastico deve informare sui suoi propositi e potrà concordare con le RSA un’intesa sulle unità e i nominativi di coloro che dovranno rimanere

in servizio. I lavoratori “precettati” dovranno essere avvertiti per iscritto almeno cinque giorni prima dello sciopero.

3. Ricevuta la comunicazione il lavoratore obbligato al servizio potrà, qualora non l’avesse

già fatto, dichiarare la sua volontà di aderire allo sciopero e chiedere se possibile la sostituzione con altre unità.

 

 

A C C O R D O I N TE G R ATIV O N A ZIONALE

CONCERNENTE

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA NECESSARI AD

ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

 

L'anno 1999, il giorno otto, il mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della pubblica

istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale

E

la delegazione sindacale, di cui all’allegato 1,

V I E N E C O N C O R D ATO

Art.1

In attuazione dell’art.2, comma 1, dell’accordo nazionale del settore della scuola per

l’attuazione della legge 146/90, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con

deliberazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/99) e allegato al CCNL del 26 maggio 1999, le

parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del contingente di

personale educativo ed ATA necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed

educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

1. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e

strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo

per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse

all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza

sull’ingresso principale.

2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e

gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli

d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare,

di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione

all’insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle

seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle

specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei

locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso

principale.

3. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale

servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o più

collaboratori scolastici. 4. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l’interruzione

del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici

appartenenti all’area interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici per le

attività connesse.

5. Per garantire la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli

istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure

professionali: assistente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda

agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta

da parte della scuola dell’impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale

in possesso della specifica abilitazione professionale.

6. Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e

radioattivi è indispensabile la presenza dell’assistente del reparto o del laboratorio e del

collaboratore scolastico per consentire l’accesso ai locali interessati agli incaricati delle

ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.

7. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo

determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali

termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli

emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: responsabile

amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse.

8. Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle

istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla

cucina ed alla mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere

erogato, ove possibile, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.

 

Art.2.

Il numero delle unità di personale,appartenenti a ciascuna delle figure professionali di

cui al precedente art. 1 che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, viene

determinato dal Capo di Istituto in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed

educative, con le modalità di cui all’art. 6 del CCNL del 26 maggio 1999.

 

Art. 3

1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive

modificazioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta

all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.

2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro

ed all'A.RA.N..

3. Il presente contratto la cui validità è disciplinata dall’art. 2 comma 2 dell’allegato al

CCNL del 26 maggio 1999 del Comparto scuola sull’attuazione della legge 146/90 diviene

efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto, da

parte della Ragioneria Centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma

precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti. 4. Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai Capi di Istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa così come esplicitamente previsto dall’art. 6 comma 5.

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