MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Centro dei Servizi Amministrativi di Potenza

 

Prot. n. 10769/                                                                                             Potenza, 5 giugno 2003

 

 

IL DIRIGENTE

 

VISTO             il T.U. approvato con D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTA              l’O.M. n. 5 del 16 gennaio 2003 relativo alla mobilità del personale della

                        Scuola;

VISTO             il CCDN sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data

                        15 gennaio 2003;

VISTI               gli elenchi dei movimenti elaborati dal Sistema informativo del MIUR;

VISTO             il D.D.G. dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata prot. n. 350 del 4/12/2002 concernente le deleghe attribuite ai Dirigenti dei C.S.A. di Potenza e Matera;  

D  E  C  R  E  T  A

 

Con decorrenza 1 settembre 2003 sono disposti i trasferimenti e i passaggi del personale docente della scuola materna statale della provincia di Potenza compresi negli allegati elenchi, i quali sono pubblicati, mediante affissione all’albo di questo ufficio in data odierna.

I Dirigenti scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado estrarranno da INTRANET o INTERNET i movimenti per la notifica del trasferimento o del passaggio ai docenti in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.

I Dirigenti scolastici interessati comunicheranno a questo ufficio e al Dipartimento provinciale del Tesoro (D.P.T.) di Potenza l’avvenuta assunzione di servizio degli insegnanti trasferiti o che hanno ottenuto il passaggio.

Avverso le risultanze in parola, gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del vigente CCDN sulla mobilità, possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, presentando la relativa richiesta all’apposito ufficio di Segreteria del C.S.A competente e all’Ufficio per il contenzioso della Direzione Regionale nel termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione.

In caso di mancato accordo potranno chiedere di deferire la controversia ad un arbitro oppure, in alternativa, ricorrere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ovvero esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo n. 165/2001.

 

Traf/ 

IL DIRIGENTE

G. Incamicia

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