Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata

Centro dei Servizi Amministrativi Area di MATERA

75100 Matera Via Siris, s.n.c. tel. Centr. 0835-3151 fax nr. 0835-310103

 

Prot. n. 5023                                                               Matera, 04.06.2004

U.O. II Vicenti

IL DIRIGENTE

 

VISTO        il T.U. approvato con Decreto D. L.vo n.297 del 16.04.1994;

VISTA     l’O.M.  n. 9 del 28.01.2004, relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 200/2005;

VISTO        il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 27.01.2004;

ESAMINATE le istanze di trasferimento prodotte dalle insegnanti della scuola dell’infanzia incaricate a tempo indeterminato di questa provincia per l’a.s. 2004/2005;    

VISTA        il decreto  - prot. n. 368 n. del 29.12.2003 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale  delega i Dirigenti dei  C.S.A. competenti  a disporre la pubblicazione dei movimenti di cui trattasi;

VISTO     l’elenco fornito dal S.I.M.P.I. del M.I.U.R in data odierna, relativo ai trasferimenti del personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s 2004/2005;

 

DECRETA

 

Con decorrenza dal 1° settembre 2004 le insegnanti a tempo indeterminato della scuola dell’infanzia di cui all’allegato elenco, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono trasferite nelle sedi a fianco di  ciascuno indicate.

I Dirigenti Scolastici notificheranno, ognuno per la parte di propria competenza, alle insegnanti interessate l’avvenuto trasferimento e comunicheranno alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Matera l’assunzione in servizio da parte delle insegnanti stesse.

Avverso il presente provvedimento, le interessate possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, presentando la relativa richiesta all’Ufficio Territoriale di segreteria Sperimentale di Conciliazione ed Arbitrato di cui all’Accordo 18.10.2001nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione.

In caso di mancato accordo potranno chiedere di deferire la controversia ad un arbitro oppure in alternativa, ricorrere al Giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

In alternativa a quanto sopra, le interessate possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D. L.vo n.165/2001, presso la Direzione provinciale del Lavoro.

                                                                                                                        IL DIRIGENTE

                                                                                                                  Dott. M. TRIFILETTI

Allegati

punto elenco

trasferimenti provinciali

punto elenco

trasferimenti interprovinciali

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