Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
della Basilicata
Centro dei Servizi
Amministrativi Area di MATERA
75100 Matera Via Siris, s.n.c. tel.
Centr. 0835-3151 fax nr. 0835-310103
Prot. n. 5023
Matera, 04.06.2004
U.O. II Vicenti
IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. approvato con
Decreto D. L.vo n.297 del 16.04.1994;
VISTA l’O.M. n. 9 del 28.01.2004,
relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
per l’a.s. 200/2005;
VISTO il C.C.N.I. sulla
mobilità del personale della scuola sottoscritto il 27.01.2004;
ESAMINATE le istanze di trasferimento
prodotte dalle insegnanti della scuola dell’infanzia incaricate a
tempo indeterminato di questa provincia per l’a.s. 2004/2005;
VISTA il decreto - prot. n.
368 n. del 29.12.2003 con la quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale delega i Dirigenti dei C.S.A.
competenti a disporre la pubblicazione dei movimenti di cui
trattasi;
VISTO l’elenco fornito dal
S.I.M.P.I. del M.I.U.R in data odierna, relativo ai trasferimenti
del personale docente di scuola dell’infanzia per l’a.s 2004/2005;
DECRETA
Con decorrenza dal 1° settembre
2004 le insegnanti a tempo indeterminato della scuola
dell’infanzia di cui all’allegato elenco, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, sono trasferite nelle sedi
a fianco di ciascuno indicate.
I Dirigenti Scolastici notificheranno,
ognuno per la parte di propria competenza, alle insegnanti
interessate l’avvenuto trasferimento e comunicheranno alla
Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Matera l’assunzione in
servizio da parte delle insegnanti stesse.
Avverso il presente provvedimento, le
interessate possono esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione, presentando la relativa richiesta all’Ufficio
Territoriale di segreteria Sperimentale di Conciliazione ed
Arbitrato di cui all’Accordo 18.10.2001nel termine perentorio di
giorni 15 dalla data di pubblicazione.
In caso di mancato accordo potranno
chiedere di deferire la controversia ad un arbitro oppure in
alternativa, ricorrere al Giudice ordinario in funzione del
giudice del lavoro.
In alternativa a quanto sopra, le
interessate possono esperire il tentativo di conciliazione
previsto dagli artt. 65 e seguenti del D. L.vo n.165/2001, presso
la Direzione provinciale del Lavoro.
IL DIRIGENTE
Dott.
M. TRIFILETTI
Allegati
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