I documenti di rito per i neo assunti a tempo indeterminato e determinato
(dall’A.S. 2003/2004)

Con il nuovo CCNL 2002/2005 (CCNL 24 luglio 2003) la documentazione di rito (cittadinanza, diritti politici, casellario giudiziario, ecc…) non è più richiesta, ritenendosi sufficiente, per l’adempimento della presentazione di tale documentazione, quanto sottoscritto dall’interessato all’atto della presentazione della domanda per l’inserimento nelle varie graduatorie (concorsi, graduatorie permanenti provinciali e d’istituto). Dichiarazioni che, essendo state rese in virtù e ai sensi del TU-DPR 28.12.2000 n.445 hanno valore permanente e sostitutivo della relativa certificazione formale.

Tale principio trova del resto conferma anche nelle disposizioni del MIUR emanate con CM n.65 del 29 luglio 2003, lettera C), "Indicazioni di carattere comune" (recante disposizioni sulla liquidazione delle competenze e sulla "contrattualistica").

Il nuovo CCNL niente dice sull’obbligo di presentazione della certificazione relativa all’idoneità all’impiego (di competenze degli organi sanitari, generalmente dell’ASL). A nostro avviso tale obbligo invece permane, essendo legato alla contingente situazione dello stato di salute del lavoratore. Del resto nelle dichiarazioni apposte nelle domande per l’inclusione nelle varie graduatorie (vedi quanto detto precedentemente), non è prevista alcuna dichiarazione di tali condizioni, anche perché il già citato TU del 28.12.2000 esclude dalle dichiarazioni sostitutive quelle che hanno attinenza con lo stato di salute dell’interessato (solamente il personale sanitario può rilasciare certificazioni/attestazioni di carattere medico). Infatti i vari decreti di ammissione alle graduatorie (bandi) rinviano, per quanto concerne la fattispecie, al momento dell’eventuale assunzione.

Quanto sopra è confermato dalla già citata circolare del MIUR del 29.7.2003, la quale conferma l’obbligo di produrre il certificato di idoneità all’impiego, dal quale risulti l’idoneità fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego.

In linea di principio all’atto di ogni nuova assunzione, con conseguente nuovo contratto (escluse le proroghe e/o le conferme), il lavoratore dovrebbe "ex novo" ripresentare il certificato in parola. Il MIUR, con la citata circolare, ritiene però che la certificazione sanitaria presentata all’atto della prima assunzione possa valere per tutti gli eventuali successivi nuovi rapporti di lavoro instaurati nel corso del medesimo anno scolastico. Lo stesso MIUR, però, con CM prot. n.3361 del 25 settembre 2003, ad integrazione della citata CM n.65/2003 ed accogliendo le richieste delle OO.SS., ha stabilito che:

  • I supplenti inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali presentano il certificato di idoneità all’atto della stipula di 1° contratto, senza nessun obbligo successivo e tale certificato varrà fino alla futura eventuale immissione nei ruoli. Pertanto tali supplenti, se già hanno precedentemente presentato tale certificato, sono esonerati da ulteriori accertamenti sanitari (1);

  • I supplenti inclusi nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia presentano il certificato di idoneità all’atto della stipula del 1° contratto, una sola volta nell’arco temporale dei tre anni scolastici di validità di tali graduatorie (2).

Tale certificazione è assunta dal Dirigente dell’istituzione scolastica che stipula il 1° primo contratto. In caso di ulteriori contratti stipulati con altri dirigenti, i supplenti dovranno produrre una apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale dichiareranno a quale scuola e in quale data hanno già presentato la certificazione di idoneità all’impiego (3).

Sulla base anche delle indicazioni fornite dal MIUR con la più volte citata circolare, non sembra più operante il termine perentorio di 30 giorni, dall’atto dell’assunzione, per la presentazione della certificazione sanitaria, limitandosi la circolare nel richiedere l’assolvimento di tale obbligo in non meglio precisati "tempi brevi", in quanto, ovviamente, dipendenti dai tempi dell’ASL per effettuare le richieste visite mediche e per gli eventuali esami diagnostici. A nostro avviso, comunque l’avvio alla visita medica, presso la competente ASL, deve essere richiesta dall’Amministrazione scolastica.

Per quanto concerne la problematica degli oneri economici (tickets), conseguenti agli accertamenti sanitari, questi precedentemente erano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come a suo tempo precisò la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n.1394 del 18/2/1998, quindi senza aggravi economici a carico del lavoratori. Però con il DPR 29/11/2001 (su GU n.33 dell’8/2/2002), sono stati ridefiniti i "Livelli Essenziali di Assistenza" (LEI) del SSN, da cui risulta che tali accertamenti sono stati esclusi dall’elenco delle prestazioni gratuite (allegato 2-A del DPR). Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato DPR (dal 24 febbraio 2002) i lavoratori sono soggetti ai "tickets" conseguenti alle spese sanitarie per il rilascio delle certificazioni di idoneità all’impiego.


  1. Pertanto valgono tutti i certificati rilasciati dall’a.s. 2000/2001, primo a.s. di validità delle nuove graduatorie permanenti provinciali. Indipendentemente dalla tipologia dei contratti, nel senso che il supplente può anche essere stato nominato non sulla base delle graduatorie provinciali, ma bensì sulla base di quelle d’istituto, ciò non di meno, se inserito anche nelle graduatorie provinciali permanenti, non ha più l’obbligo di presentare la certificazione sanitaria fino a che non verrà assunto definitivamente.
  2. Le graduatorie d’istituto di II e III fascia hanno validità triennale. L’attuale e primo triennio attiene agli aa.ss. 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (il prossimo triennio è riferito al periodo 2004/2007). Pertanto i supplenti, se unicamente inseriti nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia (vedi nota 1), che hanno già presentato, nel corso di uno di questi aa.ss. (a decorrere dall’a.s. 2001/2002), la certificazione in parola, non sono tenuti a ripresentarla fino al primo contratto che verrà stipulato dall’a.s. 2004/2005 del nuovo triennio (che varrà comunque fino all’a.s. 2006/2007).
  3. In allegato si esemplifica il modello di dichiarazione.

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