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Pagamento giorno libero e riposo festivo

Con la sottoscrizione della sequenza contrattuale avvenuta il 2.2.2005 l'Aran e i sindacati scuola hanno proceduto ad una nuova scrittura dell'art. 142 che alla lettera f) richiama l’art. 2109 del codice civile (“il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”) sancendo definitivamente il diritto al riposo festivo.
Tale nuova formulazione rafforza il diritto del personale precario alla retribuzione del giorno libero settimanale e/o della domenica nel caso in cui abbia prestato servizio per l’intera settimana.

Per meglio esplicitare il concetto del diritto alla retribuzione del giorno libero e della domenica facciamo alcuni esempi:
1) servizio di scuola materna prestato dal lunedì al venerdì per 25 ore settimanali con il sabato libero. In considerazione del fatto che l’orario settimanale completo stabilito dal CCNL è stato svolto su 5 giorni anziché su 6 la retribuzione va corrisposta per l’intera settimana e non per 5 giorni. Infatti, l’orario medio giornaliero nel caso di un servizio distribuito su 6 giorni è pari a 4 ore e 10 minuti, mentre nel caso di un servizio distribuito su 5 giorni è pari a 5 ore. Pertanto il supplente ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del giorno libero (sabato). Se così non fosse al supplente dovrebbe essere corrisposto lo stipendio per 5 giorni ma con orario giornaliero di 5 ore e non di 4 ore e 10 minuti. È oltremodo errato il comportamento di quelle scuole che in presenza di supplenti modificano l’orario giornaliero riducendo la contemporaneità. In aggiunta, poi, per effetto dell’art. 2109 del codice civile al medesimo supplente va riconosciuto il diritto al riposo festivo settimanale (domenica) in quanto ha completato l’orario di servizio settimanale stabilito dal contratto di lavoro.
2) servizio di scuola materna prestato dal mercoledì al venerdì per 5 ore giornaliere con il sabato libero . In considerazione del fatto che l’orario medio giornaliero nel caso di un servizio distribuito su 5 giorni è pari a 5 ore e non 4 ore e 10 minuti al supplente va riconosciuto il diritto giuridico ed economico del giorno libero (sabato); non può essere, invece, riconosciuto il diritto al riposo festivo (domenica) in quanto non ha lavorato per l’intera settimana.
3) servizio prestato per l’intera settimana (da lunedì a sabato) con o senza giorno libero infrasettimanale. In considerazione del fatto che ha completato l’orario di servizio settimanale stabilito dal contratto il supplente ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del riposo festivo settimanale (domenica).

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