istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

 

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ufficio I – Prestazioni di Fine Servizio

 

AI DIRIGENTI GENERALI

CENTRALI E COMPARTIMENTALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI

CENTRALI E PROVINCIALI

AI COORDINATORI DELLE

CONSULENZE PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI

AUTONOMI

LORO SEDI

 

Roma, 29 aprile 2003

INFORMATIVA N. 8

 

Oggetto: valutabilità ai fini della indennità di buonuscita del compenso corrisposto per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

 

Continuano ad essere notificati all’Istituto ricorsi tendenti ad ottenere la valutazione nell’indennità di buonuscita del compenso corrisposto al personale docente per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

Si precisa in proposito che il DPR 417/74 ed il DPR 209/87 hanno fissato l’orario obbligatorio di servizio dei docenti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria ed artistica in 18 ore settimanali prevedendo inoltre che ogni ora di insegnamento eccedente, per qualsiasi motivo, il citato orario, comprese quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, fosse compensata per tutto il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento.

Alcune cattedre, infatti (ad esempio quelle di Scienze naturali, Chimica e Geografia, Disegno e Storia dell’Arte dei licei artistici), sono rimaste strutturate, ai sensi del decreto ministeriale 1°.12.1952, in numero di 10 ore settimanali con obbligo però di tenere 2 corsi per un totale di 20 ore.

Alla luce delle suddette disposizioni sembrerebbe pertanto che per tali cattedre le 2 ore settimanali eccedenti le 18 siano obbligatorie.

In tal senso, peraltro, si sono più volte espressi sia i Tribunali Amministrativi Regionali sia il Consiglio di Stato.

Al fine di evitare ulteriore contenzioso che vedrebbe l’Istituto sicuramente soccombente ed anche alla luce del concorde avviso del MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si dispone che per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, il compenso corrisposto per le ore eccedenti alle 18 settimanali sia incluso nella base di calcolo della indennità di buonuscita.

In particolare:

a) per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2002, le Sedi provinciali dell’Istituto dovranno riliquidare d’ufficio l’indennità di buonuscita;

b) per il personale già cessato dal servizio alla data del 1° settembre 2002 e che abbia presentato nei termini di prescrizione quinquennale dalla data di collocamento a riposo ricorso in materia, ancora pendente alla data della presente informativa, le Sedi provinciali dovranno riliquidare l’indennità di buonuscita provvedendo a dichiarare cessata la materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;

c) per il personale già cessato dal servizio alla data del 1° settembre 2002 e che abbia presentato istanza stragiudiziale di riliquidazione, pervenuta nei previsti termini prescrizionali, le Sedi provinciali dovranno riliquidare l’indennità di buonuscita.

La competente Direzione Centrale Entrate fornirà indicazioni sulla regolarizzazione contributiva per ciascuna delle suddette fattispecie.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

( Dott. Luigi Marchione)

f.to Luigi Marchione

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