Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

 

DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI

UFF. 1 NORMATIVA

 

Informativa n. 15 dell’11 marzo 2003

 

Oggetto:

Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35, comma 5, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

 

1. Premessa

Questo Istituto ha sciolto la riserva in merito all’accredito figurativo inerente i periodi orrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. Informativa Inpdap n. 8 del 28 febbraio 2003 diramata dalla Direzione Centrale delle Entrate).

 

Con la presente si intendono ora illustrare, per quanto di competenza, le modalità applicative inerenti la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

2. Periodi riscattabili e destinatari

 

2.1 Aspetti normativi

L'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che "per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”.

 

Tale disposizione non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere ed estende la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, essendo stato abrogato l’articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992.

 

Ciò consente di ammettere a riscatto i periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l’evento, a condizione che all’atto della domanda il richiedente possa far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

 

Si fa presente che il comma 2 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 503/1992 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio “non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea”, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

 

Questo Istituto ha ritenuto opportuno formulare in merito apposito parere al Ministero del Welfare per verificare l’attuale valenza di tale norma alla luce delle nuove disposizioni dettate dal già citato articolo 35, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001.

 

Al fine di determinare il periodo da ammettere a riscatto occorre individuare il periodo temporale in cui si colloca la maternità.

 

Per i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa relativi all’evento maternità avvenuto tra il 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n. 860/1950) ed il 17 dicembre 1977 (giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 903/1977) si potrà ammettere a riscatto, esclusivamente in favore della madre, un periodo comunque non eccedente la durata di sei mesi (successivi ai tre di assenza obbligatoria post-partum) per ciascuna maternità, collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di cinque anni.

 

Qualora l’evento maternità si sia verificato a partire dal 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della legge n. 903/1977), il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l’anno di vita del bambino è stato riconosciuto (art. 7, comma 1) anche al padre, ma solo in alternativa alla madre.

 

L’articolo 3, comma 2, della legge n. 53/2000 modifica la durata complessiva dell’astensione facoltativa, fissando termini più ampi e diverse modalità per la sua fruizione.

 

In particolare, per gli eventi collocati nell’ambito di applicazione della legge n. 53/2000 (dal 28 marzo 2000), è possibile il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa con gli stessi limiti temporali e nei confronti degli stessi soggetti individuati dalla predetta norma per le maternità intervenute nel corso di un rapporto di lavoro. A tale proposito si precisa che la legge n. 53/2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto autonomo a fruire dell’astensione facoltativa che può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci mesi.

 

In tali limiti, il diritto all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.

 

Per il padre lavoratore che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo di astensione dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi.

 

Per completezza di esposizione si rammenta che le nuove disposizioni in materia di congedo parentale si applicano anche alle lavoratrici madri che, in vigenza del precedente regime normativo, avevano fruito solo in parte dell’astensione facoltativa; queste potranno, ora, beneficiare del periodo residuo a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del beneficio.

 

Nel caso in cui la madre abbia già goduto interamente dell’astensione facoltativa, i mesi di congedo residuo potranno essere utilizzati solo dal padre, a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età al momento della fruizione del beneficio.

 

Si rende opportuno precisare che qualora, in costanza di rapporto di lavoro, il richiedente abbia usufruito in parte del periodo di congedo parentale la facoltà di riscatto può essere esercitata solo per il periodo differenziale, nei limiti sopra indicati.

 

2.2 Genitore solo

Qualora vi sia un solo genitore, il diritto di assentarsi dal lavoro può essere esercitato per un periodo continuativo o frazionato di dieci mesi sempre nei primi otto anni di età del bambino.

 

La situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore nonché nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

 

Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

 

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo” in quanto deve risultare il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente, nel caso di genitore separato, deve risultare dalla sentenza di separazione che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori. Il riconoscimento da parte dell’altro genitore interrompe la fruizione di maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo”; conseguentemente il maggior periodo di congedo, eventualmente già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro.

 

2.3 Adozione e affidamento dei minori

Il congedo parentale, nei termini e con le modalità indicate al punto 2.1, spetta anche per le adozioni e gli affidamenti, ivi compresi le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali.

 

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo parentale deve essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

Si precisa che in tali ipotesi la domanda di riscatto dovrà essere corredata da apposita documentazione. In particolare, in caso di adozione o di affidamento nazionale, è necessario allegare copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia; in caso di adozioni o di affidamenti preadottivi internazionali, il certificato da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.

 

2.4 Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare

L’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale “per ogni bambino” nei suoi primi otto anni di vita. Di conseguenza, nel caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato di un congedo pari a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite complessivo di dieci o undici mesi per entrambi i genitori.

 

Tale disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi di adozioni e affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

.

3. Modalità applicative

 

La domanda di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale in assenza di rapporto di lavoro deve essere presentata nei termini previsti dalle norme che, in via generale, regolamentano la materia.

 

In particolare, si conferma che per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza la domanda di riscatto deve essere presentata dall’interessato in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio; in caso di decesso dell’iscritto, la domanda deve essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro 90 giorni dalla data di morte (articolo 7, legge n. 274/1991).

 

Anche per gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle amministrazioni statali, cessati per motivi diversi dai limiti di età, la domanda deve essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Qualora l’interessato cessi per limiti di età, la domanda di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

 

In caso di decesso in servizio del dipendente, l’ufficio competente a liquidare la pensione interpella gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell’invito dell’ufficio (articolo 147, dPR n. 1092/1972).

 

Le domande di riscatto devono essere presentate alle Sedi provinciali o territoriali dell’Istituto, ad eccezione del personale delle Amministrazioni statali per le quali l’Inpdap non ha ancora assunto le competenze relative alla liquidazione dei trattamenti pensionistici; in quest’ultimo caso gli interessati dovranno inoltrare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza.

 

 

L’interessato dovrà dichiarare, all’atto della domanda, il possesso del requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, il periodo da ammettere a riscatto in base alle diverse norme vigenti al verificarsi dell’evento maternità e che non abbia richiesto, in alcuna gestione previdenziale, il riscatto del periodo del corso legale di laurea. Nell’ipotesi in cui l’interessato si sia avvalso di tale facoltà, si procederà al riscatto del congedo parentale non appena sarà definita la questione in merito alla cumulabilità con il riscatto del corso legale di laurea.

 

Si precisa che per “contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa”, acquisita nella Cassa pensione nella quale l’interessato risulta iscritto al momento della domanda di riscatto, si intende la contribuzione in relazione ad effettiva attività lavorativa con esclusione quindi di quella figurativa, volontaria o proveniente da riscatto di corsi legali di studio o di periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, presso questo Istituto ovvero presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria o uno dei Fondi di previdenza sostitutivi o esclusivi della medesima.

 

Quanto alle modalità di calcolo dell’onere di riscatto, si applicano i criteri della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i periodi da riscattare si collochino temporalmente entro il 31 dicembre 1995.

 

Relativamente ai periodi collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa previsione di legge (Decreto Legislativo n. 184/1997), non più in termini di riserva matematica, ma utilizzando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso (cfr. Circolare Inpdap n. 12 del 24 febbraio 1999).

 

Il Dirigente Generale: Dr. Costanzo Gala

^ Top ^