A proposito di personale inidoneo:

questioni aperte e gestione di alcuni problemi

 

Per quanto riguarda alcune situazioni in cui potrebbe venirsi a trovare il personale inidoneo, ritorniamo sugli aspetti principali fornendo alcuni chiarimenti:

Nuove dichiarazioni di inidoneità

Il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato può chiedere in qualsiasi momento di essere sottoposto a visita medico-collegiale per accertare l’eventuale inidoneità al servizio.

Qualora venga riconosciuta l’inidoneità permanente a svolgere qualsiasi lavoro si deve procedere alla dispensa dal servizio per infermità. In questi casi si ha diritto al trattamento di pensione sulla base degli anni effettivamente maturati, alla sola condizione che si possano vantare almeno 15 anni di contribuzione. Inoltre, nei casi di infermità più gravi, si può richiedere il riconoscimento dell’inabilità, una sorta di inidoneità più “pesante” che produce effetti più vantaggiosi sul trattamento pensionistico. In mancanza del requisito minimo, se sussistono le condizioni di reddito richieste, si può ottenere l’integrazione al trattamento minimo INPS.

Se invece l’inidoneità non è estesa ad ogni attività lavorativa ma, pur essendo permanente, è limitata alle mansioni del profilo o a parte di esse, il lavoratore ha due possibilità:

1.      può andare in pensione alle condizioni sopra richiamate

2.      può optare per l’utilizzazione in altri compiti

 

Cosa accade se si sceglie di essere utilizzati?

Se si tratta di personale ATA la condizione giuridica è identica a quella del personale che era già stato dichiarato inidoneo e che la finanziaria dello scorso anno ha restituito ai ruoli. Si dovrà quindi sottoscrivere un contratto individuale che prevede l’utilizzazione in mansioni compatibili con la certificazione medica, fermo restando che viene pienamente mantenuta la titolarità nella scuola di servizio. Inoltre sarà necessario intervenire sul contratto di scuola per adattare l’organizzazione del lavoro  del restante personale alle nuove condizioni.

Diverso è il caso del personale docente. Come abbiamo più volte ricordato, richiamando anche un parere del Consiglio di Stato, non c’è nessuna relazione automatica tra inidoneità e collocamento fuori ruolo. Pertanto l’utilizzazione in altri compiti può avvenire, a domanda, con o senza collocamento fuori ruolo (Attenzione! se l’inidoneità e temporanea l’utilizzazione è disposta comunque senza collocamento fuori ruolo).

In ogni caso, però, poiché l’inidoneità comporta che non possa più essere esercitata la funzione docente, dovrà essere sottoscritto un contratto d’utilizzazione e il posto precedentemente occupato si renderà disponibile per le supplenze o per le immissioni in ruolo.

Sia ai docenti che agli ATA va ricordato che al momento della visita medico-collegiale possono essere assistiti da un medico di propria fiducia; la sua presenza è sempre utilissima, a volte può risultare determinante!
 

Esiti delle visite di controllo

La Legge Finanziaria prima ricordata ha previsto che il personale inidoneo debba essere sottopoto a visita di controllo dalle Commissioni per le invalidità civili operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero del Tesoro. Anche per queste visite è bene, a maggior ragione, che gli interessati si facciano accompagnare dallo specialista di fiducia. Se la Commissione conferma lo stato d’inidoneità preesistente, riferito cioè alle sole mansioni del profilo, non cambia nulla. Può però accadere che il lavoratore venga dichiarato pienamente idoneo o, al contrario, totalmente inidoneo a qualsiasi lavoro. Nella prima ipotesi la conseguenza è il venir meno del contratto di utilizzazione, con la riattribuzione di tutte le mansioni del profilo per gli ATA, mentre per i docenti scatta la riattribuzione della titolarità nella classe di concorso con le procedure stabilite dal contratto sulla mobilità.

La seconda ipotesi comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ma poiché la causa risiede nell’inidoneità per motivi di salute non si tratta di licenziamento ma di dispensa dal servizio per infermità con attribuzione del trattamento di pensione alle condizioni richiamate nel punto precedente (è utile ribadire che,  per gli stessi motivi,  è sbagliato parlare di licenziamento al termine dei cinque anni).

In entrambi i casi, qualora il lavoratore voglia impugnare gli esiti della visita di controllo può ricorrere al giudice del lavoro, opponendo al responso della Commissione adeguata documentazione medica. Infatti, nella logica della privatizzazione del rapporto di lavoro, la Commissione non svolge un  ruolo super partes bensì quello di consulente del datore di lavoro, cui legittimamente può essere contrapposto un parere diverso; sarà il giudice a decidere se dare maggior credito all’uno o all’altro orientamento, ovvero affidarsi ad un consulente tecnico d’ufficio.

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