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Circolare Ministeriale 62

Roma 19 febbraio19/98

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 55 del 13/2/1998 - Tempo parziale del personale comparto scuola - Applicazione D.l. 29 luglio 1997, n. 331- Integrazione OM 22/7/97, n. 446

Si trasmette in allegato, il testo dell’ordinanza ministeriale n. 55 del 13/2/98, con la quale, in applicazione alle disposizioni contenute nel dl 29 luglio 1997, n. 331, viene disciplinato il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale del comparto scuola che sarà collocato in quiescenza per anzianità di servizio a decorrere dal 1º settembre 1998, nonché di quello che, in pensione dal 1º settembre 1997, non ne ha potuto fruire dall’inizio del corrente anno scolastico, in quanto il succitato regolamento non era ancora perfezionato.

Si precisa che per ottenere il beneficio di cui al citato dl 331/97 il personale interessato, oltre a non appartenere a classi di concorso o profili professionali in esubero, deve essere in possesso dei requisiti indicati nella tabella D, di cui all’art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre, per quello collocato a riposo dal I settembre 1997 i requisiti necessari sono quelli previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 1, comma 26).

Con l’ordinanza in parola si è proceduto, altresì, a modificare l’OM 22 luglio 1997, n. 446 per quel che concerne la fissazione del termine finale di presentazione delle domande, ora, previsto per tutto il personale al 15 marzo di ciascun anno. Per l’anno scolastico e accademico 1998/99, poiché tale data coincide con un giorno festivo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è prorogato al 16 marzo 1998.

Nel segnalare, inoltre, che tale testo contiene la revisione dei criteri da adottare per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato in favore del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario sulle disponibilità derivanti dall’accoglimento delle domande di part-time, nonché le disposizioni conseguenziali a quanto previsto dagli artt 39, comma 25 e 59 - commi 6 e 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. si richiama l’attenzione delle SS.LL. in ordine a quanto previsto dall’art. 39, comma 26, della stessa legge relativamente all’obbligo dell’amministrazione in merito al riesame d’ufficio, secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25 del medesimo articolo. delle domande già presentate, ma respinte.

Si raccomanda, infine, alle SS.LL. all’atto della trasmissione della presente ordinanza ai capi di istituto, di invitarli a facilitare, nella massima misura consentita dalle esigenze generali di organizzazione didattica, la prestazione di servizio a tempo parziale segnalando, in particolare, l’opportunità di contenere in tre giorni per settimana l’orario di servizio del personale che opti per il tempo parziale verticale.

Con successiva comunicazione saranno resi noti gli estremi di registrazione della presente ordinanza da parte della Corte dei conti.

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